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Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza che prevede “misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19″. Dunque, da domani, 25 aprile e fino al 2 maggio compreso, sarà vietato lo stazionamento nelle seguenti aree:

All’interno del “Parco della Favorita”;
In tutte le spiagge del litorale da Sferracavallo a Acqua dei Corsari;
Nel prato del “Foro Italico” dalla Cala a Villa Giulia.

Il provvedimento, che in caso di inosservanza prevede multe da 400 a 1000 euro, prevede la possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali. La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.

Segue il testo dell’ordinanza.

IL SINDACO
VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 luglio 2021;
CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il sopra indicato D.L. n. 52/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 22/04/2021 e sono efficaci sino al 31/07/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 46 del 22 aprile 2021, con la quale proroga sino al 28 aprile 2021 sull’intero territorio cittadino le misure della c.d. “zona rossa:
RILEVATO che all’art. 1, co. 5, del D.P.C.M. del 02/03/2021 richiamato dal D.L. 52/2021, è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di
assidua frequentazione;
DATO ATTO, altresì, che nel territorio regionale ed anche in quello cittadino, si sono manifestate
alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura
sanitaria in generale la quale potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del
virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;
RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare
quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti
contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da
adottare;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale
situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali
richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;
RILEVATO che l’art. 11, co. 1), del citato D.P.C.M. del 02/03/2021 testualmente recita “Può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle
strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”;
RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal
Ministero dell’Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive,
sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a al divieto di
stazionamento al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;
RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e
l’interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l’interesse alla salute garantito
costituzionalmente;
Visto l’art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di
provvedimenti contingibili e urgenti ”… quale rappresentante della comunità locale …”;

ORDINA
dal 25/04/2021 e fino al 02/05/2021 compreso, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 – con possibilità di
reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e dei
consequenziali provvedimenti emergenziali in materia – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19,
convertito in Legge n. 35/2020, il divieto di stazionamento:
• All’interno del “Parco della Favorita”;
• In tutte le “Spiagge” del litorale da Sferracavallo a Acqua dei Corsari;
• Nel prato del “Foro Italico” dalla Cala a Villa Giulia.
La possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti resta,
consentita nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.
AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020,
n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei
Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge
n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio,
ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Regione.
La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo
alla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 21-bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa
sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli
organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.
Copia del presente provvedimento, sarà altresì comunicato al Servizio Mobilità Urbana per gli
adempimenti di competenza.
Il Sindaco di Palermo
Leoluca Orlando